Con il nuovo Codice del Terzo Settore, come si desume dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7180 del 28.05.2021, gli enti che si avvalgono di volontari non occasionali, hanno l'obbligo di iscriverli in un apposito registro che deve essere numerato progressivamente a cura del richiedente e bollato in ogni foglio da un notaio o dal Segretario Comunale (del Comune ove ha sede l’associazione di volontariato).Gli enti che si avvalgono di volontari non occasionali, hanno l'obbligo di iscriverli in un apposito registro il quale deve essere numerato progressivamente a cura del richiedente e bollato in ogni foglio da un notaio o dal Segretario Comunale (del Comune ove ha sede l’associazione di volontariato).
